Norme sicurezza COVID per le aziende

Come ormai noto dal nuovo DPCM, le disposizioni per la sicurezza COVID variano a seconda dell’area geografica. Sono previste tre distinte zone – definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” – identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario.

Con particolare riferimento alle attività economiche, si evidenzia che le restrizioni, ove previste, riguardano esclusivamente le attività di espressamente riportate nello schema a seguire.

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In particolare segnaliamo per gli esercizi commerciali in merito alla sicurezza:

  • Fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) al personale impiegato che dovrà indossarli durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Utilizzo di mascherina protettiva per tutti i clienti;
  • Sanificazione degli ambienti di lavoro giornaliera;
  • Rispetto del social distancing minimo di 1 metro (per alcune attività come le palestre 1 metro e mezzo);
  • Accessi contingentati per evitare assembramenti;
  • Utilizzo di dispenser per permettere ai clienti di igienizzare le mani, soprattutto nell’area cassa per garantire la disinfezione prima di toccare il terminale POS;
  • Utilizzo di appositi cestini per la raccolta dei DPI monouso.

Norme attività COVID

Scopriamo insieme cosa comportano queste norme suddivise per zone.

Zona Gialla

Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).

  • Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Commercio al dettaglio: autorizzato.
  • Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.

Zona Arancione

  • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Zona Rossa

  • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività ritenute essenziali ed analiticamente elencate all’allegato n. 23 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Tali attività possono continuare ad essere esercitate anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari. Ristorazione: sospesa. Valgono le medesime regole della zona arancione. Servizi alla persona: sospesi, tranne quelli elencati all’allegato n. 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020.

    Di seguito le attività che possono restare aperte, anche se ubicate nelle aree a maggior rischio.

    Allegato 23 – Commercio al dettaglio
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
    (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti
    vari)
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
    telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:
    47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
    specializzati (codice ateco: 47.4)
    Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e
    piastrelle) in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
    Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
    Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
    Commercio al dettaglio di biancheria personale
    Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
    Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
    Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di
    medicinali non soggetti a prescrizione medica)
    Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
    Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
    Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; ori, piante,
    bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e
    calzature per bambini e neonati
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto eettuato via internet, per televisione, per
    corrispondenza, radio, telefono
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
    Allegato 24 – Servizi per la persona
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    Attività delle lavanderie industriali
    Altre lavanderie, tintorie
    Servizi di pompe funebri e attività connesse
    Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

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