Il Parlamento UE dice no al riconoscimento facciale

Riconoscimento facciale e AI Act: cosa cambia nel 2026 per la sicurezza privata e la videosorveglianza

Contenuto aggiornato al 12 ottobre 2026

Il riconoscimento facciale rappresenta una delle applicazioni più controverse dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza. Una tecnologia capace di identificare persone attraverso caratteristiche biometriche può offrire nuove possibilità operative, ma solleva interrogativi importanti sulla protezione dei dati personali, sulle libertà individuali e sui limiti della sorveglianza.

Nel 2021 il Parlamento europeo aveva espresso una posizione particolarmente critica verso l’impiego indiscriminato del riconoscimento facciale negli spazi pubblici.

Da allora il quadro normativo è profondamente cambiato.

Con l’approvazione dell’AI Act europeo e l’entrata in vigore del Decreto legislativo 160/2026, l’utilizzo dei sistemi biometrici viene disciplinato attraverso regole che distinguono finalità, soggetti autorizzati, categorie di rischio e garanzie.

Per aziende, Security Manager, istituti di vigilanza e professionisti della Physical Security diventa quindi essenziale comprendere una distinzione: la disponibilità di una tecnologia non equivale all’autorizzazione a utilizzarla.

Dal Parlamento europeo del 2021 all’AI Act

Il 6 ottobre 2021 il Parlamento europeo approvò una risoluzione che chiedeva maggiori restrizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di sorveglianza e identificazione biometrica.

Quella risoluzione aveva un valore politico, ma non costituiva un divieto legislativo generale e direttamente applicabile.

Il successivo Regolamento UE 2024/1689, conosciuto come AI Act, ha introdotto un sistema normativo articolato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Il regolamento distingue pratiche vietate, sistemi ad alto rischio e applicazioni soggette ad altri obblighi, prevedendo specifiche disposizioni per l’identificazione biometrica.

Il riferimento normativo principale è il Regolamento UE 2024/1689, consultabile su EUR-Lex.

L’obiettivo non è vietare indistintamente ogni tecnologia biometrica, ma disciplinarne l’impiego in relazione alle finalità, ai rischi e ai diritti fondamentali coinvolti.

Come funziona il riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale utilizza sistemi informatici capaci di analizzare caratteristiche del volto per confrontarle con modelli biometrici precedentemente acquisiti.

È importante distinguere tre applicazioni.

Rilevamento del volto: individua la presenza di un volto in un’immagine, senza necessariamente identificare la persona.

Verifica biometrica: confronta il volto acquisito con quello associato a un’identità dichiarata, ad esempio per verificare l’accesso di un utente registrato.

Identificazione biometrica: confronta il volto di una persona con quelli presenti in un archivio per determinarne l’identità.

Queste attività presentano rischi differenti e non possono essere considerate equivalenti sotto il profilo normativo.

Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella videosorveglianza aziendale richiede una valutazione delle funzionalità effettivamente utilizzate.

Una telecamera che rileva un movimento non svolge necessariamente un’attività di riconoscimento biometrico.

Riconoscimento facciale in tempo reale e a posteriori: le differenze

Una distinzione fondamentale riguarda il momento nel quale viene effettuata l’identificazione.

Identificazione in tempo reale Identificazione a posteriori
Il confronto biometrico avviene durante o quasi contemporaneamente all’acquisizione delle immagini. Il confronto viene effettuato su immagini già acquisite.
Può consentire l’individuazione di persone mentre attraversano un’area. Può essere utilizzata nell’analisi successiva di immagini registrate.
Presenta rischi particolarmente elevati negli spazi accessibili al pubblico. Rimane soggetta a specifici vincoli giuridici e garanzie.

L’AI Act prevede un regime particolarmente restrittivo per l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto dei reati, con eccezioni tassative e specifiche condizioni.

Non sarebbe quindi corretto affermare né che il riconoscimento facciale è sempre vietato, né che il suo utilizzo è generalmente consentito.

Cosa prevede il Decreto legislativo 160/2026 in Italia

Il Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre 2026, contiene disposizioni nazionali relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia.

Il provvedimento disciplina, tra gli altri aspetti, l’identificazione biometrica remota in tempo reale per determinate finalità di prevenzione o protezione e il riconoscimento facciale a posteriori per finalità di contrasto dei reati.

La normativa stabilisce condizioni e procedure specifiche, che devono essere lette insieme al quadro europeo.

È possibile consultare il testo ufficiale del D.Lgs. 160/2026 nella Gazzetta Ufficiale.

Un punto deve essere chiarito: queste disposizioni non conferiscono automaticamente agli istituti di vigilanza privata o alle agenzie investigative le medesime facoltà attribuite alle autorità pubbliche competenti.

L’esistenza di strumenti tecnologici avanzati non modifica, di per sé, i limiti delle autorizzazioni professionali.

Riconoscimento facciale e vigilanza privata: cosa cambia realmente

Per gli istituti di vigilanza privata, l’innovazione tecnologica rappresenta un’opportunità importante, ma non deve essere confusa con un ampliamento automatico dei poteri.

La vigilanza privata opera all’interno di un quadro autorizzativo che definisce attività e responsabilità.

L’impiego di tecnologie di videosorveglianza, analisi delle immagini o controllo degli accessi deve essere valutato in relazione alla finalità concreta e alle norme applicabili.

In particolare, è necessario distinguere tra:

  • rilevazione di intrusioni e comportamenti anomali;

  • verifica di eventi mediante sistemi di videosorveglianza;

  • gestione delle autorizzazioni di accesso;

  • identificazione biometrica delle persone.

Si tratta di funzionalità diverse, che possono comportare obblighi differenti.

Un sistema capace di riconoscere automaticamente un volto non può essere adottato semplicemente perché il software lo rende tecnicamente possibile.

Controllo accessi biometrico nelle aziende: è consentito?

Il controllo degli accessi rappresenta un ambito nel quale possono essere proposte soluzioni basate su caratteristiche biometriche.

Tuttavia, l’utilizzo di dati biometrici per identificare univocamente una persona richiede una particolare attenzione al GDPR, che li include tra le categorie particolari di dati personali quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

Non basta quindi richiamare genericamente il consenso del dipendente o sostenere che il sistema aumenti la sicurezza.

Occorre verificare la presenza di una base giuridica appropriata, delle condizioni richieste per il trattamento dei dati biometrici, della necessità e proporzionalità della soluzione e delle ulteriori garanzie applicabili.

Nel contesto lavorativo la valutazione è particolarmente delicata, anche per lo squilibrio esistente tra datore di lavoro e dipendente.

Per molte organizzazioni possono risultare più appropriate soluzioni alternative, come badge, credenziali personali, autorizzazioni differenziate e procedure di verifica.

La progettazione dei sistemi di controllo accessi e sorveglianza dovrebbe partire da un’analisi del rischio, non dalla scelta preventiva della tecnologia più sofisticata.

Videosorveglianza intelligente: non tutto è riconoscimento facciale

L’evoluzione della videosorveglianza sta introducendo sistemi capaci di individuare eventi, rilevare anomalie e supportare gli operatori nella gestione delle segnalazioni.

Le applicazioni possono comprendere il rilevamento di intrusioni in aree riservate, la segnalazione di attraversamenti perimetrali e l’analisi di eventi operativi.

Queste funzionalità non comportano necessariamente l’identificazione biometrica di una persona.

La distinzione è fondamentale perché consente di valutare correttamente le caratteristiche del sistema e il quadro normativo applicabile.

E.B.ESSE ha già approfondito questo tema nell’articolo 1.000 telecamere rendono davvero una città più sicura?, dedicato al rapporto tra videosorveglianza intelligente, tecnologia e capacità di risposta.

La qualità della sicurezza non dipende soltanto dalla quantità di dati raccolti, ma dalla capacità di trasformare una segnalazione rilevante in un’azione appropriata.

Privacy, cybersecurity e rischi dei sistemi biometrici

I sistemi biometrici possono presentare rischi particolarmente significativi.

A differenza di una password, le caratteristiche biometriche di una persona non possono essere sostituite con la stessa semplicità in caso di compromissione.

Occorre quindi considerare la protezione dei modelli biometrici, la sicurezza degli archivi, il controllo degli accessi ai dati, i tempi di conservazione e la gestione delle eventuali violazioni.

A questi aspetti si aggiungono i rischi di falsi riconoscimenti, errori di classificazione e possibili conseguenze discriminatorie.

La sicurezza informatica deve essere parte integrante della progettazione.

Il tema è strettamente collegato all’approfondimento E.B.ESSE sulla videosorveglianza e cybersecurity, che analizza i rischi dei dispositivi connessi e la necessità di proteggere l’intera infrastruttura tecnologica.

Il ruolo del Security Manager nella scelta delle tecnologie

L’introduzione di sistemi avanzati non dovrebbe essere una decisione esclusivamente informatica o commerciale.

Il Security Manager deve contribuire alla valutazione delle esigenze di protezione, delle vulnerabilità e delle conseguenze operative.

Prima di adottare una soluzione basata sull’intelligenza artificiale è opportuno chiarire quali rischi debbano essere mitigati, quali dati siano realmente necessari, chi possa accedervi e quali procedure debbano essere attivate in caso di segnalazione.

L’analisi deve coinvolgere, secondo le caratteristiche del progetto, anche le funzioni legali, privacy, IT e cybersecurity.

Nella protezione degli stabilimenti industriali, ad esempio, l’integrazione tra controllo degli accessi, videosorveglianza, antintrusione e procedure operative può offrire un livello di protezione elevato senza rendere automaticamente necessario il riconoscimento facciale.

La tecnologia deve rispondere a un’esigenza reale e dimostrabile.

Il futuro della sicurezza non dipende dal riconoscere ogni volto

L’evoluzione normativa del 2026 dimostra che l’innovazione nella security deve procedere insieme alla tutela dei diritti fondamentali.

Per gli operatori professionali, la sfida non consiste nell’adottare qualsiasi tecnologia disponibile, ma nel selezionare strumenti appropriati, conformi e proporzionati ai rischi.

E.B.ESSE sviluppa soluzioni che integrano personale, procedure e tecnologie di sicurezza, con attenzione alle esigenze operative delle organizzazioni.

Una sicurezza moderna non deve necessariamente sapere chi è ogni persona che attraversa un’area. Deve sapere quali rischi prevenire, quali eventi rilevare e come intervenire correttamente.

Domande frequenti sul riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale è vietato in Italia nel 2026?

Non esiste un divieto indistinto per qualsiasi applicazione. L’ammissibilità dipende dal tipo di sistema, dalla finalità, dal soggetto che lo utilizza e dalle condizioni previste dall’AI Act, dal GDPR e dalle altre disposizioni applicabili.

Una società di vigilanza privata può utilizzare il riconoscimento facciale?

Non dispone di un’autorizzazione generale a identificare biometricamente le persone. Qualsiasi impiego deve essere valutato in relazione alle finalità, alla disciplina sulla protezione dei dati e alle specifiche disposizioni applicabili.

Le aziende possono utilizzare il riconoscimento facciale per l’ingresso dei dipendenti?

Non automaticamente. L’utilizzo di dati biometrici nel rapporto di lavoro è soggetto a condizioni particolarmente rigorose. La mera comodità organizzativa non è sufficiente a giustificarne l’adozione.

Qual è la differenza tra videosorveglianza intelligente e riconoscimento facciale?

La videosorveglianza intelligente può analizzare eventi o anomalie senza identificare una persona. Il riconoscimento facciale, quando utilizzato per l’identificazione univoca, comporta il trattamento di caratteristiche biometriche a tale scopo.

Il Decreto legislativo 160/2026 autorizza il riconoscimento facciale da parte delle guardie giurate?

No. Il decreto contiene disposizioni specifiche relative alle attività di polizia e non attribuisce automaticamente nuove competenze biometriche alle Guardie Particolari Giurate.

Un sistema di riconoscimento facciale può sbagliare?

Sì. La qualità delle immagini, le caratteristiche del sistema, le condizioni ambientali e altri fattori possono incidere sull’affidabilità dei risultati. Per questo è essenziale valutare accuratezza, rischi e supervisione umana.

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