SERVIZI DI PORTIERATO

La custodia dei beni immobili di qualunque natura, è di esclusiva pertinenza delle guardie giurate, pertanto l’antitaccheggio inteso in senso stretto, ovvero l’attività preventiva volta ad evitare la sottrazione e/o il danneggiamento dei beni esposti per esempio : nei punti vendita (grande distribuzione) deve ritenersi patrimonio esclusivo della vigilanza privata o può anche rientrare tra i SERVIZI DI PORTIERATO.

Tra le competenze dei SERVIZI DI PORTIERATO si escludono solo specifica il VADEMECUM (pag. 11-12) quelle previste dall’art. 256 bis del regolamento d’esecuzione TULPS, cioè gli ‘obiettivi sensibili’ e/o le speciali esigenze di sicurezza meglio definite nell’allegato D al punto 3b1 (pag. 34-35), tra i quali certamente non rientrano i supermercati

In generale la norma chiarisce anche che è affidata alle guardie giurata la CUSTODIA dei BENI MOBILI/IMMOBILI in orario notturno o di chiusura al pubblico. Quindi se intervenissero altri soggetti (operatori disarmati non decretati) con compiti diversi/differenti dalla CUSTODIA essi sono automaticamente legittimati. Non sembra difficile da capire.

Vigilanza e Portierato

La disposizione in esame stabilisce che il COMMITTENTE/CLIENTE sia OBBLIGATO a ricorrere alle guardie giurate ESCLUSIVAMENTE quando siano al cospetto di ‘obiettivi sensibili’ e/o le ‘speciali esigenze di sicurezza’ elencati nella norma e che per TUTTE LE ALTRE CIRCOSTANZE PUO’ RICORRERE AD AGENZIE DI PORTIERATO (OGGI DEFINITI SERVIZI FIDUCIARI). Infatti a pag. 35 si specifica che I SERVIZI DI PORTIERATO e vigilanza rientrano EVIDENTEMENTE PER ESCLUSIONE in tutte le fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame.

 

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