L’investigatore privato può compiere tutte le attività necessarie a portare a termine l’incarico affidatogli, nei limiti che vedremo nel prossimo paragrafo.

Di conseguenza, l’investigatore privato può:

L’investigatore privato non può violare la legge; pertanto, egli non può:

  • intercettare telefonate che avvengono tra altre persone oppure conversazioni tra persone non presenti;
  • introdursi in luoghi privati senza permesso;
  • effettuare riprese audio e/o video all’interno di privata dimora senza consenso;
  • accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy.
  • Le condotte sopra descritte sono punite severamente dalla legge e costituiscono reato.

Tutti gli elementi raccolti durante un’investigazione privata possono essere validamente utilizzati come mezzi di prova all’interno di un processo, civile o penale che sia. L’importante, come più volte ricordato, è che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della legge, cioè osservando le prescrizioni normative e, soprattutto, non violando i divieti che sono stati elencati nel paragrafo precedente. In questa circostanza, tutte le prove raccolte sarebbero inutilizzabili.
Quando le prove raccolte dall’investigatore privato possono sembrare insufficienti oppure sono fortemente contestate dalla controparte, è possibile chiamare a deporre quale testimone il detective stesso. In altre parole, per avvalorare le prove portate in giudizio dall’investigatore, si potrà chiamare a testimoniare proprio colui che le ha raccolte.

Ad esempio, in un processo di separazione, se c’è una foto ritraente uno dei coniugi tra le braccia dell’amante, ma l’immagine è contestata dalla controparte in quanto non viene specificato né il luogo né la data, l’investigatore che ha immortalato gli amanti potrà testimoniare e dire di aver visto la coppia con i propri occhi prima di scattare la foto.

 

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