LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Illegittimo il licenziamento per giusta causa(cosa vuol dire clicca qui) di una G.P.G (scoperto da questa agenzia investigativa)che, assente dalla postazione di servizio assegnata, era stato trovato mentre stava dormendo in uno stand adiacente dal quale era possibile vedere lo stand da sorvegliare.
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni adottate sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa di una guardia particolare giurata di un Istituto di Vigilanza Privata che, assente dalla postazione di servizio assegnata, era stato trovato mentre stava dormendo in uno stand adiacente dal quale era possibile vedere lo stand da sorvegliare.Gli Ermellini precisano che:” accertato in punto di fatto dai giudici di merito, del tutto corrette appaiono anche le conseguenti argomentazioni in diritto, circa gli estremi dell’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza, ravvisabile soltanto in presenza di una duplice connotazione, oggettiva, per cui, dovendosi identificare l’abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione) rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, e soggettiva, consistente nella coscienza e volontà della condotta di abbandono indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento. In particolare, la Corte di merito ha escluso che nel caso di specie potesse sussistere l’anzidetto elemento oggettivo, non risultando d’altro canto provato anche il pur necessario elemento soggettivo. Una volta, pertanto ridimensionato l’accaduto, con esclusione dell’abbandono del posto di lavoro, sanzionato dalla contrattazione collettiva con il licenziamento per giusta causa, i giudici di merito hanno inoltre evidenziato una serie di circostanze tali da indurre a ritenere comunque la sproporzione tra il riscontrato addormentamento in servizio ed il recesso per contro intimato, non contemplato dalla stessa contrattazione per tale ipotesi, per la quale era prevista invece la sola sanzione conservativa della sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.

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