DALLA CRONACA ITALIANA
FORLI’: Lo stordiscono con lo spray al peperoncino, poi le coltellate e la rapina: coppia denunciata, uno è minorenne
ROMA: Accecato con lo spray al peperoncino e rapinato da una banda alla fermata del bus
FIRENZE: Sessantenne rapinato con lo spray al peperoncino
MILANO: Ragazzo rapinato in metro con lo spray al peperoncino: va in ospedale
TRENTO: Rapina con spray al peperoncino
MILANO: Solita rapina nella notte a Milano, ennesimo salvataggio in extremis grazie a un tassista. Ragazzo aggredito con lo spray urticante
GENOVA: Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato……………………………….
LA LEGGE
La lista è lunghissima e si registra un aumento esponenziale di tale fenomeno.
Sappi però che è idoneo ad aggravare il reato di rapina in quanto il suo uso, con finalità di aggressione alla persona, lo rende classificabile come una vera e propria arma. Ciò è quanto si ricava dalla sentenza n. 9049/2023 della seconda sezione penale della Cassazione.
Lo scenario dei fatti è la provincia di Brescia, dove un uomo condannato per aver aggredito una persona e strappato la collana, dopo averle spruzzato in faccia uno spray al peperoncino, aveva adito la Corte di legittimità ritenendo che la propria condotta doveva essere più correttamente inquadrata nella fattispecie di percosse (o lesioni personali) e di furto con strappo. Inoltre, lamentava violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma, “in quanto lo spray al peperoncino è strumento di difesa legale se rispetta le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 103”.
LA CASSAZIONE
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati.
Secondo la cassazione, non regge la tesi della difesa su un’azione non originariamente programmata ma conseguente ad altra azione di violenza scaturita per altre ragioni. Tale circostanza, per i giudici, infatti, “non esclude la sussistenza nella fattispecie del delitto di rapina, configurabile anche in presenza del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all’impossessamento, non devono necessariamente preesistere all’inizio dell’attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento”.