Attenzione i Detectives non sono pubblici ufficiali!

Le agenzie investigative non si nascondono più. La pubblicità dei detective privati ha un posto di rilievo sui quotidiani, appare sui banner dei siti internet, filtra nelle email. Viene normale allora chiedersi quando sono ammissibili le investigazioni private? Che valore hanno?  Possono valere come prova in un processo civile o penale?

Alcune sentenze definiscono i limiti di questa particolare figura professionale. Di tanto ci occuperemo qui di seguito, partendo proprio dal quesito più importante: che validità hanno le indagini svolte dagli investigatori?
Valore di prova delle investigazioni private
Gli investigatori privati non sono pubblici ufficiali. Pertanto, quanto da questi riportato in un documento o in un report fotografico, frutto delle proprie percezioni visive, non ha di per sé valore di prova. Lo assume però se la controparte contro cui tale documentazione è prodotta non solleva alcuna contestazione, di fatto ammettendo la corrispondenza della stessa alla realtà. Facciamo un esempio: Un investigatore privato scatta una fotografia a un uomo durante un incontro con l’amante. La foto viene prodotta, dalla moglie, nel corso della causa di separazione. L’uomo non contesta la foto. Il fatto del tradimento viene così accertato. Se invece l’uomo avesse detto che la foto si riferiva a molti anni prima o che la donna era solo una sua collega di lavoro, allora sarebbe spettato alla moglie dimostrare il tradimento in quella determinata occasione, non essendo più sufficiente la prova fotografica dello 007.

Se i documenti redatti dagli investigatori non assumono valore di prova, lo possono però diventare le loro dichiarazioni testimoniali. Difatti, non poche volte i giudici hanno dato ingresso alle prove raccolte dal detective grazie proprio alle affermazioni da queste giurate in processo. Così l’investigatore diventa, né più né meno, un comune testimone le cui dichiarazioni vengono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Nell’esempio di prima, la moglie potrebbe chiedere la testimonianza orale dello 007 che affermi di aver visto, in un dato giorno, a una data ora, l’uomo baciarsi con una sconosciuta.

Quando sono ammissibili le investigazioni private?
Le investigazioni private possono essere ammesse in qualsiasi ambito della vita quotidiana, tranne all’interno dei luoghi di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori infatti vieta i controlli a distanza dei dipendenti fatti con telecamere o personale ispettivo. È tuttavia ammesso il pedinamento del dipendente fuori turno. Quindi, nel momento in cui torna a casa o quando è a passeggio per strada, un detective assoldato dall’azienda può controllare i suoi spostamenti per verificare ad esempio il rispetto della malattia, dei giorni di permesso (si pensi al corretto impiego dei tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla legge 104 del 1992 per l’assistenza dei familiari disabili), del divieto di non concorrenza e così via.

In ogni caso, la giurisprudenza ha ritenuto poco convincente la prova testimoniale fornita da un investigatore che, per due giorni di fila, si era appostato sotto casa di un dipendente, controllandone le mosse. Secondo i giudici, è verosimile che un pedinamento di tale tipo, condotto per così tanto tempo, dentro un’auto, generi ampi margini di errore dettati dalla stanchezza. Anche gli 007 devono quindi fare pause dal lavoro per poter riposare la vista e gli altri sensi.

Fuori dall’ambito del diritto del lavoro, l’impiego delle agenzie investigative è molto ampio. Ad esempio, è molto frequente il ricorso ad esse nell’ambito delle cause di separazione e divorzio, per dimostrare il tradimento del coniuge. Ed ancora si ricorre agli investigatori privati quando si tratta di recupero credito, per verificare le consistenze patrimoniali del debitore (conto corrente, sussistenza di un lavoro, proprietà mobiliari e immobiliari). A riguardo, le agenzie offrono un ampio screening sulle capacità reddituali di persone ed aziende, nulla però che non appaia già dai registri pubblici. Registri come l’Anagrafe tributaria e dei conti correnti cui hanno accesso tutti i creditori in possesso di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna.

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