In Italia, le investigazioni private sono regolamentate in modo rigoroso per garantire il rispetto della privacy e dei diritti fondamentali delle persone. Le attività vietate agli investigatori privati includono tutte quelle che violano la legge, in particolare le normative sulla privacy (come il GDPR e il Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Di seguito sono elencate le principali attività vietate:
  • Intercettazioni telefoniche o ambientali non autorizzate:

Gli investigatori privati non possono intercettare conversazioni telefoniche, messaggi (es. WhatsApp, Telegram, email) o effettuare registrazioni ambientali senza l’autorizzazione di un giudice. Tali attività sono riservate esclusivamente alle forze dell’ordine con mandato giudiziario (art. 266 del Codice di Procedura Penale).

  • Accesso illecito a sistemi informatici:

È vietato accedere a computer, smartphone o altri dispositivi senza il consenso del proprietario, poiché ciò violerebbe la privacy e potrebbe configurare il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis del Codice Penale).

  • Riprese audio o video in luoghi privati senza autorizzazione:

Gli investigatori non possono registrare o filmare in abitazioni private o altri luoghi con ragionevole aspettativa di privacy senza il consenso delle persone coinvolte o un’autorizzazione giudiziaria. Le riprese sono consentite solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché effettuate direttamente dall’investigatore presente sul posto.

  • Pedinamento molesto o stalking:

Il pedinamento è lecito solo se effettuato in modo discreto e professionale, senza causare disagio o trasformarsi in comportamenti molesti, che potrebbero configurare il reato di atti persecutori (art. 612-bis del Codice Penale).

  • Raccolta di dati sensibili senza mandato:

Gli investigatori possono trattare dati sensibili (es. relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento politico) solo se strettamente necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o per indagini difensive penali, e solo con un incarico scritto che specifichi le finalità. La raccolta deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, e i dati non possono essere diffusi o conservati oltre il tempo necessario.

  • Indagini senza incarico scritto:

È vietato intraprendere investigazioni di propria iniziativa senza un mandato scritto che specifichi il diritto da tutelare in sede giudiziaria o il procedimento penale collegato, i motivi dell’indagine e il termine di conclusione.

  • Esercizio della professione senza licenza:

Operare come investigatore privato senza la licenza prefettizia rilasciata ai sensi dell’art. 134 del TULPS è illegale e comporta sanzioni penali, come l’arresto fino a due anni e un’ammenda fino a 3.000 euro.

  • Attività riservate alle forze dell’ordine:

Gli investigatori privati non possono esercitare poteri pubblici, come effettuare arresti, interrogatori, controlli di documenti o rilievi scientifici, né condurre indagini per conto proprio senza un cliente.

  • Violazione del segreto professionale o conflitti di interesse:

Gli investigatori non possono accettare incarichi che compromettano la riservatezza di informazioni ottenute da clienti precedenti o che creino conflitti di interesse.

  • Utilizzo improprio di dispositivi GPS:

L’uso di localizzatori satellitari è consentito solo se installati su veicoli di proprietà del cliente che ha commissionato l’indagine. L’uso su veicoli di terzi senza autorizzazione è illegale.

In sintesi, le investigazioni private devono essere condotte nel rispetto delle normative sulla privacy e dei limiti imposti dal TULPS e dal Decreto Ministeriale 269/2010. Qualsiasi attività che violi questi principi, come intrusioni nella vita privata, intercettazioni non autorizzate o raccolta di dati senza giustificazione legale, è vietata e può comportare conseguenze penali e amministrative, inclusa la revoca della licenza per l’investigatore.

Per operare legalmente, gli investigatori devono avere una licenza prefettizia, rispettare il Codice di deontologia e agire solo su mandato scritto, limitandosi a raccogliere prove in luoghi pubblici o con metodi consentiti, senza mai ledere i diritti fondamentali delle persone coinvolte. Affidati ad EBESSE Investigazioni

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